Contesto Giuridico
Il codice civile disciplina il contratto di assicurazione – art 1882 cc.
L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i termini convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana…
L’assicurato deve fornire all’assicuratore tutte le informazioni utili a consentire la valutazione del rischio per determinare adeguatamente il premio…
Libera Prestazione di Servizi (LPS)
La terza direttiva europea, entrata in vigore il 1° luglio 1994, autorizza le compagnie assicurative europee ad esercitare le proprie attività in Libera Prestazione di Servizi (LPS) all’interno dell’Unione Europea (UE) dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Ciò significa che le compagnie assicurative possono, all’interno di queste aree geografiche, esercitare le proprie attività nei territori degli altri stati membri, senza l’obbligo di creare una sede fissa.
Inquadrato in un particolare contesto giuridico, il contratto di assicurazione sulla vita gode di un riconoscimento a livello internazionale che contribuisce a renderlo un veicolo estremamente sicuro e competitivo.
Semplicità di applicazione e flessibilità nell’uso rendono l’assicurazione sulla vita lo strumento di gestione e di devoluzione successoria per eccellenza senza ľobbligo di creare una sede fissa.
Le principali giurisdizioni di rapporto, oltre a quella italiana, per differenti ragioni ed opportunità, fanno riferimento all’Irlanda, al Lussemburgo e al Liechtenstein.
Polizze vita:
Inquadrato in un particolare contesto giuridico, il contratto di assicurazione sulla vita gode di un riconoscimento a livello internazionale che contribuisce a renderlo un veicolo estremamente sicuro e competitivo. Semplicità di applicazione e flessibilità nelľuso rendono l’assicurazione sulla vita lo strumento di gestione e di devoluzione successoria per eccellenza.
Aspetti legali:
- Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del codice civile (diritti dei creditori e degli eredi), le somme dovute come prestazione di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. - Cessione
La cessione consiste nel trasferimento della titolarità del contratto assicurativo dal contraente ad un terzo, il quale gli subentra in tutti gli obblighi e i diritti. - Pegno
Con il pegno il contraente pone il valore di riscatto del contratto assicurativo come garanzia reale per un affidamento concesso da terzi (di solito una banca). - Vincolo
Con il vincolo di polizza il contraente designa un terzo beneficiario che si antepone al primo, nella riscossione (totale o parziale) della prestazione assicurativa, al verificarsi di alcune condizioni.